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Statuto Associazione Culturale "Cantiere all'Opera"



Art.  1 - Denominazione e sede 
Art.  2 – Scopo
Art.  3 – Soci 
Art.  4 - Organi dell’Associazione 
Art.  5 - Assemblea dei Soci 
Art.  6 - Consiglio Direttivo 
Art.  7 – Anno sociale 
Art.  8 – Durata 
Art.  9 – Patrimonio Sociale 
Art. 10 – Scioglimento 
Art. 11 – Controversie 
Art. 12 – Rinvio 

Art. 1 - Denominazione e sede
I - È costituita l’Associazione denominata “Associazione Culturale Cantiere all’Opera” con sede legale in Padova, Via Galileo Galilei 63.
Art. 2 – Scopi a attività
I - L’Associazione non ha fine di lucro ed è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
II - L’Associazione ha lo scopo di promuovere,divulgare, valorizzare e tutelare  la conoscenza e la pratica del canto lirico e del canto da camera in tutte le loro forme ed espressioni.
III - A titolo esemplificativo ma non esaustivo l’associazione perseguirà il proprio scopo istituzionale attraverso:
 l’organizzazione, la gestione e la promozione di concerti, Opere, concorsi, conferenze, seminari, premi, audizioni, master, incontri ed eventi culturali in genere connessi con l’esercizio del canto.
IV - L’associazione potrà, comunque, compiere ogni e qualsiasi operazione immobiliare e finanziaria, compresa la partecipazione ad altri enti, associazioni, società e consorzi aventi scopo analogo al proprio, utili o solo opportune per il perseguimento del proprio scopo istituzionale, restando, peraltro, escluso ogni e qualsiasi fine di lucro.
Art. 3 - Soci
I - I Soci dell’Associazione sono divisi in tre categorie:
 Soci Fondatori;
 Soci Ordinari;
 Soci Sostenitori.
II - Soci Fondatori
Sono Soci Fondatori i soci che sono intervenuti nell’atto costitutivo e quelli che, trascorsi almeno tre anni di ininterrotta appartenenza alla categoria dei Soci Ordinari, saranno accettati a tale titolo dal Consiglio Direttivo a seguito di specifica richiesta. Il Consiglio Direttivo, all’inizio di ogni triennio, stabilirà le norme per l’appartenenza alla categoria dei Soci Fondatori e, ad ogni domanda, dovrà dare espressa risposta. I Soci Fondatori sono tenuti al versamento della quota annuale stabilita per i Soci Ordinari.
III - Soci Ordinari
Sono Soci Ordinari tutte le persone di ambo i sessi, a partire dal diciottesimo anno di età, che verseranno la quota di Associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. La richiesta di ammissione all’associazione del socio ordinario dovrà essere rinnovata ogni anno e sarà sottoposta al gradimento del Presidente del Consiglio Direttivo ovvero di altro componente del Consiglio Direttivo delegato allo specifico scopo; l’assenso all’ammissione sarà certificata dalla sottoscrizione apposta dal Presidente o da altro Consigliere delegato allo scopo in calce alla comunicazione di ammissione trasmessa al socio stesso.
IV - Soci Sostenitori
Sono soci sostenitori persone fisiche, società, imprese ed enti pubblici e privati che abbiano fatto specifica e motivata richiesta al Consiglio Direttivo che dovrà esprimere il proprio gradimento entro 30 giorni dalla richiesta formulata dal richiedente. Il Consiglio Direttivo, nella stessa delibera di gradimento, stabilirà anche il periodo di tempo in cui il socio potrà partecipare all’Asso¬ciazione in qualità di socio sostenitore; tale periodo potrà essere di 1, 2 o 3 anni.
V - I Soci hanno il diritto di partecipare a tutte le attività dell’Associazione ed essere eletti negli organi direttivi.
VI - I soci hanno il diritto di:
a) partecipare alle attività culturali, formative e ricreative promosse dall’Associazione;
b) partecipare alle assemblee e alle riunioni indette dal Consiglio.
VII - I soci sono tenuti ad osservare all’interno dei locali ove si svolgano le attività dell’associazione e nelle varie manifestazioni il contegno più corretto sotto ogni profilo ispirandosi ai più rigidi principi morali di comportamento.
VIII - I soci perderanno tale qualifica per decesso, dimissioni, morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio su proposta di un Consigliere accertato il mancato versamento della quota associativa annuale, l’indegnità verrà sancita dal Consiglio Direttivo su proposta di un Consigliere ovvero di almeno un decimo dei soci.
IX - Le quote versate dai soci non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'associazione, né sono trasmissibili, se non nel caso di successione a causa di morte.
X - La partecipazione all'associazione non può essere temporanea.
Art. 4 - Organi dell’Associazione
I - Gli organi dell’Associazione sono:
 l’Assemblea dei soci;
 il Consiglio Direttivo;
 il Presidente del Consiglio Direttivo.
Art. 5 - Assemblea dei soci
I - L’Assemblea è costituita da tutti i Soci - Fondatori, Ordinari e Sostenitori - in regola con il versamento delle quote associative e si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e tutte le volte in cui ciò è richiesto da almeno un decimo dei Soci, a norma dell’art. 20 C.C..
II - La convocazione è fatta dal Presidente mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio e mediante affissione nell’albo dell’Associazione presso la sede dell’Associazione stessa dell’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
III - L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o inadempimento, dal Consigliere più anziano ovvero da persona eletta dall’Assemblea.
IV - Il verbale di ogni assemblea viene redatto dal Segretario e firmato dal Presidente, viene conservato agli atti.
V - Ogni socio ha diritto ad un voto e sono ammesse deleghe, da rilasciarsi solo ad altri soci; ogni socio non può essere latore di più di 2 (due) deleghe.
VI - Le Assemblee, in prima e seconda convocazione, sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’art. 21 C.C..
VII - Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale o a scrutinio segreto quando ne facciano domanda almeno la metà dei soci presenti.
VIII - Nel caso in cui la votazione riguardi persone essa avverrà sempre a scrutinio segreto.
Art. 6 - Consiglio Direttivo
I - Il Consiglio Direttivo, che amministra l’Associazione, è composto da 2 (due) a 7 (sette) componenti eletti dall’Assemblea dei Soci per la durata di cinque anni, con possibilità di rinnovo.
II - Il Consiglio Direttivo, fatto salvo il primo nominato nell’atto costitutivo, sarà composto da almeno un socio per ciascuna categoria degli associati – Fondatori, Ordinari e Sostenitori -; nel caso una o più categorie di soci non esprima alcuna candidatura il Consiglio Direttivo sarà integrato dai soci che avranno ottenuto il maggior numero di voti indipendentemente dalla categoria di appartenenza.
III - Il voto sarà nominativo; risulteranno eletti i soci che, per ciascuna categoria, avranno ottenuto il maggior numero di voti, quindi saranno eletti i soci che in assoluto avranno ottenuto il maggior numero di voti indipendentemente dalla categoria di appartenenza.
IV - Il Presidente, fatto salvo il primo nominato nell’atto costitutivo, sarà eletto dall’Assemblea mediante scrutinio segreto fra i componenti del Consiglio.
V - Ciascun Socio in regola con il versamento della quota annuale ha diritto ad un voto, in caso di parità di voti si procederà al ballottaggio fra i nominativi che avranno ottenuto pari numero di voti.
VI - In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione nell’ambito della categoria dei soci cui il Consigliere dimissionario fa parte; la prima assemblea dei soci dovrà provvedere alla nomina del Consigliere scegliendo sempre nell'ambito della categoria cui faceva parte il Consigliere dimissionario fatto salvo il disposto del secondo comma del presente articolo.
VII - Il Consiglio nomina fra i propri componenti il Presidente ove a tale nomina non abbia provveduto l’Assemblea dei Soci.
VIII - Nessun compenso è dovuto ai componenti del Consiglio salvo il rimborso delle spese sostenute a motivo dell’incarico.
IX - Il Consiglio Direttivo ha il compito di coordinare, stimolare e promuovere tutte le forze che intendono fare capo all’Associazione e proporre eventuali modifiche dello statuto per una migliore funzionalità dell’Associazione.
X - Il Consiglio potrà stabilire con propria delibera ulteriori sedi operative dell’associazione oltre a quelle indicate dall’Assemblea.
XI - Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente ovvero quando ne sia fatto richiesta da 2 Consiglieri.
XII - La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera raccomandata, telegramma o telefax inviata ai Consiglieri almeno 8 giorni prima della data fissata ovvero, in caso di urgenza, con preavviso di tre giorni, in tal caso la convocazione sarà fatta con telegramma o telefax.
XIII - Il Consiglio Direttivo potrà validamente costituirsi anche in assenza della convocazione con la presenza di tutti i Consiglieri in carica.
XIV - Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero dal Consigliere più anziano di età e sono valide se è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica e per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
XV - I verbali sono redatti da un Segretario nominato volta per volta e controfirmati dal Presidente.
XVI - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Il Consiglio potrà delegare le proprie attribuzioni ad alcuni dei componenti definendo i limiti e le modalità di esercizio dei poteri delegati. Al Consiglio è comunque riservato il compito di formare i bilanci preventivi e consuntivi e di sottoporli all’Assemblea nonché di stilare eventuali Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i Soci.
XVII - Il Presidente promuove l’attività dell’Associazione ed ha la rappresentanza legale dell’Associa¬zione e la firma sociale.
Art. 7 – Anno sociale
I - L’anno sociale ha inizio il 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre dell’anno.
Art. 8 - Durata
I - La durata dell’Associazione, originariamente stabilita in 10 anni dalla sua costituzione e cioè sino al 31 dicembre 2023, potrà essere ulteriormente prorogata per volontà dell'Assemblea dei Soci riunita in sessione straordinaria.
Art. 9 – Patrimonio sociale
Il Patrimonio dell’associazione viene formato e incrementato con le quote associative delle varie categorie di soci, con lasciti o donazioni e con qualsiasi altra modalità che non contrasti con lo scopo sociale.
Art. 10 - Scioglimento
I - In caso di scioglimento dell’Associazione o comunque di cessazione per qualsiasi causa il patrimonio residuo sarà devoluto per gli scopi dell’Associa¬zione o scopi affini, escluso comunque qualsiasi rimborso ai Soci, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 11 - Controversie
I - Ogni controversia deve essere presentata direttamente al Consiglio Direttivo il quale prende i provvedimenti a suo insindacabile giudizio.
II - Il Consiglio Direttivo potrà, altresì, rinviare il componimento della controversia ad un collegio di tre probiviri nominati dallo stesso Consiglio Direttivo sentite le parti; i probiviri si esprimeranno entro 60 (sessanta) giorni comunicando alle parti il solo dispositivo.
Art. 12 - Rinvio
I - Per quanto non espressamente previsto dalle norme di questo statuto, si applicano le norme di legge in materia di Associazioni senza scopo di lucro.

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